Quando l’indecenza è “normale”, la legge si adegua.

di Giorgia Petrini

Premetto che non sono un avvocato e non avrei neanche voluto diventarlo (quindi, questo post non lo scrivo per effetto di chissà quale frustrazione derivante dall’orlo di una toga altrui). Non ho studiato giurisprudenza e non me ne sono mai pentita (quindi, questo post non nutre nemmeno il rimpianto del martello di legno che, però, avrebbe potuto contribuire ad accompagnare l’urlo emesso regolarmente quando una goccia di vino rosso cade al rallenty sulle tovaglie di pizzo bianche, regalate al tempo dalle nonne). Sono allergica alle cause (se posso, lasciando precipitare al minimo livello storico qualunque superba congettura, cerco di rimediare a un errore con un abbraccio o con delle scuse). Questo per dire che il massimo dell’ispirazione e della competenza che posso avere in materia finisce con qualche puntata di Perry Mason, vista da ragazzina, e Forum, ai tempi di Santi Licheri. La Signora in Giallo ha già rappresentato un corposo salto in avanti nel mio stanco slancio verso una piena comprensione della giustizia in questo mondo e da Senza Traccia in poi ho perso definitivamente il filo del discorso (per non dire che ho smarrito il senso della vita). Don Matteo, infine e per inciso, ha raggiunto l’apice del mio disarmo nucleare rispetto ad ogni possibilità di comprensione (dopo il Partito dell’Amore di Cicciolina), almeno da parte mia, in merito a chi in questo Paese fa cosa, quindi preciso che, nel venire al dunque, faccio solo qualche considerazione assolutamente soggettiva (spero di buon senso) sul tema della blasfemia in rapporto al codice penale. Punto. Dalla Signora in Giallo a Cicciolina, passando per Don Matteo, la questione sembrerebbe complicata (direte voi), invece è molto semplice.

siggiallo

Innanzitutto, a quanto capisco, premessa fatta, il Codice Penale è diviso in (almeno) 3 parti: Libro Primo (Dei reati in generale); Libro Secondo (Dei delitti in particolare); Libro Terzo (Delle contravvenzioni in particolare). Di blasfemia se ne parla nel terzo libro (contravvenzioni) e, in particolare, al Titolo I: contravvenzioni di polizia. L’articolo specifico che se ne occupa è il n. 724 “Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti”. Cito:

Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinità o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato (1), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309. La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma limitatamente alle parole “o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato”.

Strano ma vero, posso dire di essere d’accordo col principio morale (i defunti sono di tutti e ci mancherebbe che non lo sia la libertà religiosa), fatta salva la contraddizione storica di assumere il cattolicesimo quale “religione di Stato” per poi dire che la norma vale per tutti, ovvero, morfologicamente in Italia, stando alla tecnica normativa, non esiste più una “religione di Stato” (a questo punto, come dire di no a chi vorrebbe i crocifissi fuori dalle scuole?). Ma il punto vero non è questo. Paradossalmente, è molto più semplice, ovvero: è un reato che tutti noi ben conosciamo, diffusissimo e commesso ad ogni angolo e in ogni bar in ogni momento, eppure (non so voi) io non ho mai visto applicare sanzioni a nessuno da nessuno. Ma andiamo avanti, perché il punto non è nemmeno questo.
Sappiamo bene ormai che le norme ci sono, ma non vengono applicate (per mille motivi che toglierebbero, ora, troppo spazio in questo post), ma come la mettiamo con atti chiari di trasgressione (spesso perfino promossi da uno Stato che le leggi le fa e dovrebbe anche farle rispettare) di questo articolo del codice penale, o – più diffusamente – con tante pubblicità, altrettanto blasfeme, oltraggiose, irrispettose e quant’altro, spesso “cordialmente” affisse sui manifesti delle strade? Vediamo che succede andando avanti.

Se non bastasse l’articolo 724, a voler essere fantasiosamente accomodanti, si potrebbe pensare che gli venga in soccorso il suo successore n. 725  “Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza”. Solo apparentemente, non c’entra nulla con la religione, in effetti, ma il principio è lo stesso, magari aiuta (Bauman la chiama “banalizzazione del male”). Cito:

Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

degustala

C’è un problema al giorno d’oggi: che s’intende per “oggetto figurato” e, soprattutto, cos’è la pubblica decenza? Perché, se prima non “ci accordiamo” su questo, è dura capire cosa la oltraggia. Quale “soglia di decenza” dobbiamo superare per essere “tecnicamente punibili” da questo articolo, in un tempo in cui non solo la blasfemia ha raggiunto livelli record e “il luogo pubblico aperto al pubblico e alla pubblica vista” è la strada, la televisione, il web, un locale in centro storico…? Si accettano consigli.

Voglio essere ottimista e ci provo ancora. Passi il 724, si dimentichi il 725 e ci si appelli al n. 726 “Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio”. Forse è la mia occasione! Cito:

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da euro 10 a euro 206.
[Soggiace all’ammenda fino a lire centomila chi in un luogo pubblico o aperto al pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza.] (1)

 (1) Comma abrogato dall’art. 18, L. 25 giugno 1999, n. 205.

Niente. E’ il gioco dell’oca. Si torna sempre al punto di partenza. Mentre bestemmi al bancone del bar, e ti sento solo io, che tecnicamente potrei denunciarti (art. 724), anche se probabilmente – visti i tempi “moderni” – non verrebbe nessuno a soccorrermi, ad entrambi cade l’occhio sulla tv accesa, dove Lady Gaga “in un luogo pubblico aperto al pubblico e alla pubblica vista” ci istruisce su un diverso significato sia della blasfemia che della “pubblica decenza” con molti “oggetti (neanche troppo poco) figurati”.

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Tutto questo, quasi a dire che è meglio affidarsi all’articolo n. 727 “abbandono di animali”: se ti spacci per un Beagle, oggi come oggi, hai più chance di essere difeso. Sull’uso della parola perdi qualche punto, ma almeno mordi per natura, e allora forse te la cavi.

1 commento su “Quando l’indecenza è “normale”, la legge si adegua.”

  1. Partiamo dal presupposto che, mia personalissima opinione, Lady Gaga è una bestemmia (una delle tante ahime) per la musica; voglio dire, è “bestemmiare” solo accostare il suo nome al concetto di musica.
    Scritte queste necessarie, ma banalmente deliranti 3 righe, mi trovi d’accordo, il video è offensivo per chi crede, ed hai il diritto di denunciare la cosa.
    Fatto sta che LG “esiste” solo perché “se ne parla” .
    Ad occhi chiusi e con una minima conoscenza dell’inglese (…dio..non ho parole per definire l’abominio e la pochezza di quei testi) immagino che nessuno ne conoscerebbe il nome.
    Detto questo cara G, non è con le sole leggi che definisci/educhi una società.
    D’altronde, come direbbe il buon Pasolini, la cultura di un popolo non la fanno i salotti buoni, ne le peggiori bettole del porto, ma l’insieme delle due.
    Mi fermo qui, ho parlato troppo di LG, se aggiungo altro mi deve pagare per la pubblicità :)

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